Pratiche commerciali sleali nell’agroalimentare, in arrivo una direttiva Ue

La proposta di direttiva sulle pratiche sleali nel commercio alimentare si propone di difendere le parti più deboli con una lista di pratiche vietate

Una proposta di direttiva sulle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra imprese della filiera alimentare. La Commissione europea la pubblicherà domani 11 aprile e sarà presentata il giorno successivo dal Commissario per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale, Phil Hogan, nella riunione straordinaria della Comagri.

 

Prevista l’introduzione di uno standard minimo comune europeo

La direttiva ha l’obiettivo di contrastare, attraverso uno standard minimo comune europeo, le pratiche commerciali sleali lungo la filiera alimentare. La lista delle pratiche proibite riguarderà esclusivamente i piccoli e medi fornitori che vendono prodotti alimentari a grandi compratori e hanno uno scarso potere contrattuale. Le pratiche commerciali sleali possono essere molto dannose per gli agricoltori, perché capaci di mettere a repentaglio la loro redditività.

La Commissione europea vuole quindi intervenire a livello legislativo per permettere ai soggetti più deboli di competere in modo corretto e salvaguardare così tutta la filiera. La base giuridica della proposta è l’articolo 39 del Tfue che ha l’intento di assicurare uno standard adeguato di vita ai produttori, non realizzabile, però, senza una regolamentazione ad hoc negli Stati membri.

La direttiva intende sviluppare ulteriormente le misure nazionali già esistenti negli Stati membri, nonché il codice di condotta volontario della Supply Chain Initiative (Sci) che, come sottolineato dalla stessa Commissione, ha aumentato la consapevolezza sull’esistenza di queste pratiche e di promuovere la correttezza dei comportamenti commerciali.

 

Le pratiche commerciali proibite nella filiera alimentare

La direttiva, secondo la Commissione europea, dovrebbe proibire diverse pratiche commerciali: il pagamento di un prodotto alimentare deperibile più di 30 giorni dopo la ricezione o l’invio della merce, la cancellazione di un ordine di beni deperibili quando ormai il fornitore non è in grado di trovare un acquirente alternativo, l’annullamento da parte del buyer, per unilaterale e retroattiva, dei termini dell’accordo di fornitura con riguardo a frequenza, tempi e volume degli ordini o delle spedizioni, agli standard di qualità o ai prezzi dei prodotti alimentari.

Vietata anche la pratica che obbliga il fornitore a pagare per il deperimento di prodotti alimentari nei locali dell’acquirente e non causati dalla negligenza del fornitore.

Inoltre, la Commissione mira a vietare alcune pratiche, qualora non siano accompagnate da disposizioni chiare dell’accordo di fornitura. In particolare che l’acquirente restituisca i prodotti al fornitore senza pagarli;   che il fornitore addebiti all’acquirente una somma al fine di assicurarsi o di mantenere un accordo di fornitura, che il fornitore paghi per la promozione di un prodotto alimentare venduto dall’acquirente.

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